Il 26 luglio il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che ha introdotto disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della Riforma dello sport, già in vigore dal 1° luglio 2023. Il 5 settembre è stato approvato, con l’uscita nella Gazzetta ufficiale, anche il Correttivo Bis.
A partire da questa data viene sancito in modo definitivo un nuovo modus operandi per il mondo sportivo italiano. La Riforma con i relativi correttivi prevede infatti nuove tutele per i lavoratori; maggiore trasparenza e semplificazione per venire incontro alle specificità del comparto; nuova gestione dei rapporti di lavoro nel settore; l’elenco di figure che pertengono al mondo sportivo; le modalità di rapporto del lavoratore sportivo che è già occupato anche nella pubblica amministrazione; il rapporto tra volontari e l’attività gratuita dei dirigenti sportivi; la necessità di adeguare gli Statuti alle nuove norme entro il 31/12/2023; la possibilità dell’acquisizione della personalità giuridica con un patrimonio minimo; l’abolizione del modello Eas; la possibilità di usufruire di locali in cui si svolgono le attività sportive compatibili con tutte le destinazioni d’uso, nuove modalità per l’acquisizione della personalità giuridica, la costituzione di un Osservatorio che avrà il compito di monitorare gli impatti della riforma e di proporre eventuali ulteriori modifiche che ne migliorino l'efficacia e la sostenibilità.
Nel dettaglio il nuovo correttivo prevede inoltre che: per tutti gli adempimenti inerenti alle co.co.co sportive dilettantistiche, nonché per i conseguenti versamenti, riferiti al periodo luglio 2023/settembre 2023 viene confermato una sorta di periodo di tolleranza fino al 31 ottobre; i compensi co.co.co. erogati dalle asd/ssd, fino alla soglia stabilita di € 85.000,00, restano al di fuori dalla determinazione della base imponibile Irap; i co.co.co. sportivi sono esenti da obblighi Inail, in quanto già coperti dalla tutela dell’obbligo assicurativo art. 51 legge 289 2002; Asd e Ssd possano utilizzare anche le prestazioni occasionali.
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