Nuove opportunità per gli istruttori di danza
Dal 1 luglio 2023 per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs.36/21 viene definitivamente e riconosciuta la figura del lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in attuazione dei principi della riforma che hanno imposto di riconoscere tutele e dignità ai lavoratori del comparto superando la problematica dei professionisti di fatto o dei falsi dilettanti. Si tratta di una rivoluzione epocale rispetto all’assetto previgente quando le prestazioni sportive dilettantistiche erano prive di una definizione sostanziale e spesso confuse con prestazioni amatoriali o volontaristiche remunerate mediante compensi collocati nella categoria dei redditi diversi di cui all’art.67 co.1 lett.m) ovvero di redditi non da lavoro per i quali, indipendentemente dal compenso percepito, erano sempre esclusi gli oneri previdenziali.
Con il nuovo quadro normativo e il superamento della figura ibrida dell’amatore viene introdotta una netta demarcazione tra chi opera nello sport a titolo oneroso e pertanto come lavoratore, rispetto a chi presta invece l’attività gratuitamente e spontaneamente come volontario. Anche per allenatori e istruttori di danza dunque si prospettano opportunità e interessanti agevolazioni legate alla nuova disciplina del lavoro sportivo. Ma a quali condizioni? Vediamone gli aspetti essenziali.
Come si definisce il lavoro sportivo?
Innanzitutto la disciplina del lavoro sportivo si applica esclusivamente quando:
• il datore di lavoro o committente sia un soggetto dell’ordinamento sportivo ovvero asd/ssd/enti del terzo settore iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche; Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni; Coni, Cip,Sport e Salute spa o altro soggetto tesserato;
• le mansioni rientrino in una delle discipline sportive riconosciute e ricomprese nell’elenco di quelle ammissibili per l’iscrizione al Registro (DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati. DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati Danza Sportiva paralimpica);
• l’istruttore o l’allenatore sia tesserato nel rispetto dei regolamenti dell’ente affiliante (FSN/DSA/EPS) e quindi per la corrispondente qualifica di tecnico in base ai predetti regolamenti che, in genere, richiedono il possesso di specifiche abilitazioni rilasciate a livello nazionale dagli organismi sportivi affilianti.
Quale inquadramento?
Il rapporto di lavoro sportivo – a tenore dell’art.25 del d.lgs. 36/21 – può configurarsi, in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, come subordinato (nel qual caso si applicherà la disciplina speciale dell’art.26 che ad esempio consente contratti a termine fino a 5 anni e non prevede tutele per il licenziamento individuale) oppure autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa che, nel comparto sportivo dilettantistico, è validamente autonoma anche se organizzata dal committente. E’ prevista inoltre una presunzione di co.co.co. quando la prestazione non superi le 24 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in base ai regolamenti degli enti affilianti. I limiti sono riferiti al singolo contratto e quindi è anche possibile stipulare co.co.co. con diversi committenti: tuttavia andranno sempre verificate tutte le circostanze del caso concreto per valutare se l’istruttore - svolgendo l’attività stabilmente e in situazione di pluricommittenza anche potenziale - non debba invece più correttamente operare come lavoratore autonomo titolare di partita iva potendo, in tal caso, beneficiare delle agevolazioni del lavoro sportivo e, si ritiene, anche del regime forfettario nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Quali agevolazioni?
Per il lavoro autonomo - nella forma di co.co.co. o con partita iva – sono previste una serie di agevolazioni fiscali e previdenziali come di seguito riepilogate:
• una soglia di franchigia a fini irpef fino a 15.000 euro annui (da calcolare per l’anno 2023 fin dal 1 gennaio, sommando quindi anche i “vecchi” compensi sportivi percepiti fino al 30 giugno);
• una soglia di franchigia a fini inps fino a 5000 euro annui (da calcolare per l’anno 2023 a partire dal 1 luglio);
• il versamento di contributi previdenziali sulle somme eccedenti tale soglia in misura agevolata e ridotta. Per i lavoratori che non abbiano altra forma di previdenza obbligatoria (e quindi che non abbiamo un'altra posizione lavorativa o non siano titolari di pensione) l’aliquota pensionistica è del 25%, calcolata su un imponibile ridotto della metà fino al 31.12.2027, oltre ai contributi per le tutele assistenziali (malattia, infortunio, maternità, assegno unico familiare, disoccupazione) nella misura pari a 2,03% per il co.co.co. e del 1,23 % per il professionista con partita iva, calcolati invece per intero, sempre sulle somme eccedenti i primi 5000 euro.
Ricordiamo che le fasce esenti sono soggettive, riferite cioè a ciascun lavoratore che dovrà quindi sommare tutti i compensi percepiti a titolo di lavoro sportivo rilasciando apposita autocertificazione al committente.