Nonostante in rete si trovino informazioni per
Come mette in guardia anche l'ASI, pertanto, occorre fare attenzione alle trappole, che con la promessa dell'indennità, cercano solo di accaparrare clientela e dati personali.
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti nell’articolo qui sotto.
Aggiornamento al 21 marzo:
Sport e Salute s.p.a. – competente per le indennità dei collaboratori che percepiscono compensi sportivi ex art.67 comma I lett.m) tuir – ha attivato un indirizzo mail dedicato alle domande: curaitalia@sportesalute.eu
Le modalità di presentazione e la modulistica saranno note soltanto quando verrà adottato il decreto ministeriale ma è quindi probabile che si debba utilizzare la posta elettronica.
Allarme click day rientrato: segnaliamo che INPS, competente per le domande dei liberi professionisti titolari di partita iva, ha precisato che non ci sarà alcun click day, quindi a maggior ragione anche le modalità che verranno previste per Sport e Salute s.p.a. eviteranno la corsa al click on line più veloce.
L’indennità di 600 euro è prevista dall’art.96 del D.L. 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia – e consiste nell’estensione della misura di sostegno riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR , inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali.
L’importo non concorre alla formazione del reddito e si ritiene, stante il richiamo alla misura prevista per i lavoratori autonomi dall’art.27 del Decreto, che anche per i collaboratori sportivi sia riferita al mese di marzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 pari all’incremento delle risorse assegnate a tal fine a Sport e Salute s.p.a.
L’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute s.p.a. su domanda dell’interessato alle seguenti condizioni:
- che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett.m) sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.
Entrambe le condizioni – preesistenza del rapporto di collaborazione e mancata percezione di altri redditi da lavoro – devono essere autocertificate dal richiedente : salve ulteriori diverse indicazioni, alla domanda non andranno quindi allegati i documenti attestanti l’instaurazione del rapporto ma un’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta a pena di falso la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. I documenti devono quindi essere idonei a documentare quanto dichiarato e conservati in modo da essere esibiti in caso di controlli.
Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda e ai criteri di gestione del fondo di 50 milioni assegnato a Sport e Salute s.p.a. viene demandato ad un Decreto MEF da adottare entro il 1 aprile 2020.
Bisogna dunque attendere le ulteriori specifiche per sapere come procedere alla richiesta e conoscere i criteri di gestione delle risorse. Allo stato attuale, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:
- le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione
- le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni
Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva.
Le indicazioni hanno comprensibilmente creato confusione e incertezza tra gli operatori e le migliaia di collaboratori sportivi soprattutto in relazione al criterio cronologico di presentazione che desta allarme in vista del c.d. click day, considerato il limite annuo delle risorse complessive fissato in 50 milioni.
Prima del decreto, atteso entro il 1 aprile, non è comunque possibile attivarsi: ribadiamo che non ci sono allo stato termini per inoltrare la domanda; il termine di quindici giorni non è riferito alla presentazione delle richieste ma all’adozione del decreto attuativo che deve indicare le modalità e le procedure da seguire.
Come prepararsi?
Al momento i collaboratori interessati e che rientrino nelle condizioni previste – rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro – potranno preparare con l’ente, associazione, società di appartenenza i documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti.
A titolo esemplificativo si ritiene che possano essere utili:
- copia del contratto con data anteriore al 23 febbraio 2020,
- delibera del direttivo per l’incarico,
- tesseramento,
- ricevute di pagamenti pregressi,
- bonifici relativi ai pagamenti,
- CU anno precedente (se presente),
- altro materiale che attesti lo svolgimento dell’incarico prima del 23 febbraio 2020 (fotografie, programmi, calendario attività riferiti al singolo collaboratore.
Non sappiamo se sarà necessaria la PEC ma è comunque consigliabile attivare un indirizzo PEC personale del singolo collaboratore.
Serve lo SPID? Lo SPID serve per i liberi professionisti titolari di partita iva (ad esempio personal trainer con partita iva) per accedere al INPS.
Al momento non risulta necessario per la domanda da presentare a Sport e Salute s.p.a. da parte dei collaboratori sportivi (compensi art.67) anche considerato che è stata attivata la mail dedicata e che lo Spid è l’identità digitale per i rapporti con la pubblica amministrazione. Tuttavia per chi volesse prudenzialmente dotarsi di SPID segnaliamo che in questo periodo ci sono molte possibilità offerte gratuitamente dai gestori per il rilascio del certificato on line.