Le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono state le prime ad essere emanate, il 19 maggio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed elaborate dall’Ufficio per lo Sport, per indicare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2 con tempi strettamente legati all’emergenza e sono il primo riferimento normativo per chi pratica la danza in palestra.
In linea generale questo testo emanato dal Governo illustra le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo utili per capire meglio i termini e i protagonisti coinvolti, oltre alla messa in atto delle misure di contrasto, assicurando la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi, predisponendo tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.
Ripartire in sicurezza: Attuazione dei protocolli covid-19 dalla teoria alla pratica
Le misure previste da questo documento devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, a seconda della disciplina che viene svolta e a seconda delle linee guida emanate a corollario da ogni singola regione.
Per quanto concerne le associazioni e le società sportive che praticano la danza e che seguono le classificazioni del Coni, oltre alle Linee guida sopra citate, valide a livello nazionale, occorre far riferimento al Protocollo applicativo di sicurezza emanato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e aggiornato il 3 settembre anche per le discipline di contatto e, se esistenti, ai protocolli emessi dagli Enti di promozione sportiva di riferimento.
In questi ultimi protocolli si va a specificare meglio quanto descritto dalle linee guida in merito alla disciplina della danza:
- definizioni degli attori coinvolti nella pratica sportiva
- l’informazione da rivolgere a tutti gli attori coinvolti nella pratica sportiva
- criteri della valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo
- la sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive: in questo capitolo si segnala che non è richiesto il DVR (documento valutazione dei rischi infortunistici) per chi “abbia in forza solamente dei collaboratori ex art.67, co.1, lett. m) Tuir e/o volontari (o meglio lavoratori gratuiti)
- misure di prevenzione e protezione
- pratiche di igiene
- disposizioni tecnico/operative che sono quelle specifiche riguardanti la danza e in cui si parla dell’allenamento della disciplina di contatto in cui specifica che “per l’attività propriamente definita “amatoriale” o di avviamento allo sport… è richiesto il possesso del certificato medico sportivo non agonistico… e, in deroga a quanto sopra previsto alla luce dei movimenti tecnici tipicamente stazionari, una superficie minima per unità competitiva coppia/duo di almeno 10 mq”
In appendice sono inseriti inoltre l’Autodichiarazione preliminare all’ammissione ai locali e l’Autodichiarazione preliminare all’ammissione ai locali minorenni, fac simile che devono compilare atleti, accompagnatori, ove presenti, e operatori sportivi (insegnanti, personale di segreteria, etc…) con le relative indicazioni di modalità di somministrazione e di conservazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere: http://www.idadance.com/images/2020/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf
Protocollo applicativo di sicurezza emanato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva_rev. 3 settembre: https://www.federdanza.it/documenti-fids/1780-linee-guida-allenamenti-3settembre2020/file
Protocollo Asi per gli affiliati IDA/Asi: http://www.asinazionale.it/news/le-linee-guida-per-la-ripartenza