Ad un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica (vedi news sulle novità contabili) sono finalmente chiari alcuni punti dapprima causa di dubbi e preoccupazioni per le ASD/SSD in regime L.398/91. Uno su tutti è quello relativo alla disposizione specifica sulle sponsorizzazioni, e alla sua successiva abrogazione, che costituiva uno dei passaggi più critici: la possibile introduzione del regime di inversione contabile (o reverse charge) per la fattura emessa dallo sponsor, paventava infatti il rischio per le ASD/SSD di non poter trattenere il 50% dell’IVA.
Ad oggi, valutate le varie interpretazioni e difficoltà pratiche e alla luce delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, è asseribile senza indugi che lo sponsor debba emettere la fattura elettronica per conto dell’associazione (art.1 comma 3 del D.Lg.vo 5/8/2015 n.127 con la legge di conversione 17/12/2018 n.136), le regole di registrazione e liquidazione non cambiano (la fattura sarà attiva per l’associazione e passiva per il cliente), ma non si tratta di un obbligo; nulla vieta infatti che l’ASD emetta autonomamente la fattura elettronica. È dunque chiaro che non si applica il regime di inversione contabile ma che si espone l’IVA sul documento, potendo quindi trattenere il 50% dell’imposta.
Fatta luce su questo aspetto, resta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le ASD con ricavi superiori ai 65.000 euro (il limite è riferito ai soli ricavi commerciali e non a quelli istituzionali) mentre sono esonerati da tale vincolo i soggetti con ricavi inferiori alla suddetta soglia, anche se nulla vieta loro di adottare questa nuova forma di contabilizzazione. La fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione è invece obbligatoria in versione elettronica per tutti i soggetti IVA.
Infine, l’interpretazione letterale della norma sembra esonerare le ASD con fatturato (da ricavi commerciali) inferiore a 65.000 euro anche rispetto al ciclo passivo (fatture di acquisto). Tuttavia, per una miglior rendicontazione delle proprie attività, il consiglio generalmente diffuso tra i commercialisti è quello di registrare la propria PEC o il proprio Codice SDI sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia dell’Entrata, così da poter ricevere e consultare, in via prudenziale e a maggior tutela dell’associazione, tutte le fatture di acquisto ricevute.